Sez. 2, Sentenza n. 10535 del 08/05/2007 (Rv. 596786 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Illeciti amministrativi depenalizzati - Computo dei novanta giorni per la contestazione mediante notifica da parte della P.A. - Decorrenza iniziale - Dalla ricezione di copia della sentenza penale - Esclusione - Dalla ricezione di tutti gli atti del procedimento penale - Configurabilità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di illeciti amministrativi derivanti da reati depenalizzati ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1999, n.507, il termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la contestazione della violazione mediante notifica all'interessato inizia a decorrere non da quando la P.A. riceve copia della sentenza penale di assoluzione per intervenuta depenalizzazione, ma da quando riceve copia di tutti gli atti del procedimento penale relativi alla violazione depenalizzata, in quanto solo da quel momento la P.A. è in grado di valutare appieno la sussistenza o meno dell'illecito amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 12, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)