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Sez. U, Sentenza n. 1214 del 27/11/2000 (Rv. 542182 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Disciplina transitoria - Determinazione della giurisdizione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542182-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di pubblico impiego, ai fini della ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, in base al criterio temporale fissato all'articolo 45, diciassettesimo comma D.Lgs. n. 80 del 1998, deve accertarsi se la controversia tragga origine direttamente dallo svolgimento del rapporto di lavoro o da uno specifico provvedimento emesso dall'amministrazione e in quest'ultimo caso deve farsi riferimento al momento dell'emanazione dell'atto in questione (nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia avente ad oggetto l'atto - emanato il 16 luglio 1998 - che, costituendo l'ultimo di una serie di proroghe di un rapporto di lavoro a termine, ne aveva determinato la cessazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1988 num. 80 art. 29, Decreto Legisl. 31/03/1988 num. 80 art. 45 com. 17, Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)