Sez. 2, Sentenza n. 19541 del 14/03/2024 Ud. (dep. 16/05/2024) Rv. 286494-01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Giudizio di appello - Decisioni sulle questioni sorte nell'istruttoria - Modalità della deliberazione - Indicazione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
In tema di giudizio di appello, le decisioni su questioni sorte nel corso dell'istruttoria, ivi comprese quelle attinenti all'ammissione o alla revoca delle prove, non richiede l'assunzione di una deliberazione nelle forme previste dall'art. 527 cod. proc. pen., non essendo prescritta alcuna specifica modalità per l'adozione delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non fosse viziata da nullità la decisione con cui era stata disposta la revoca parziale del provvedimento di rinnovazione istruttoria in appello, assunta, in aula, dal solo presidente del collegio, nel corso dell'udienza).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)