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Sez. 1, Sentenza n. 16995 del 26/08/2004 (Rv. 576251 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Documenti nuovi - Produzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576251-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (applicabile a decorrere dal 30 aprile 1995), là dove stabilisce il divieto in appello di nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio li ritenga indispensabili per la decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, si riferisce, tanto con il divieto posto in via generale quanto con le due eccezioni ad esso apportate, alle prove cosiddette costituende e, dunque, non prende in considerazione le prove cosiddette precostituite, quali i documenti. Ne consegue che la produzione di nuovi documenti in appello non trova ostacolo, pur se essi siano stati menzionati e non prodotti in primo grado, e ciò indipendentemente dalla loro indispensabilità ai fini della decisione della causa e dalla circostanza che il ritardo nella produzione sia incolpevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)