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Sez. 5, Sentenza n. 1048 del 22/01/2004 (Rv. 569567 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Documenti nuovi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569567-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

In tema di impugnazioni civili, l'art. 345, terzo comma cod. proc. civ., nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, quando stabilisce il divieto in appello di nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio li ritenga indispensabili per la decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile, si riferisce alle prove cosiddette "costituende" e, dunque, non prende in considerazione le prove cosiddette "precostituite", quali i documenti. Ne consegue che la produzione di nuovi documenti in appello non trova ostacolo, pur se essi siano stati menzionati e non prodotti in primo grado, e ciò indipendentemente dalla loro indispensabilità ai fini della decisione della causa e dalla circostanza che il ritardo nella produzione sia incolpevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)