Sez. 2, Sentenza n. 6756 del 05/05/2003 (Rv. 562596 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 52 della legge n. 353 del 1990 - Nuovi documenti - Produzione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, atteso che il divieto di produzione di nuovi "mezzi di prova" va riferito alle prove cosiddette costituende e non anche a quelle cosiddette precostituite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)