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Sez. 1, Sentenza n. 3367 del 11/12/1973 (Rv. 367285 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLATO CONTUMACE - ONERE DI OSSERVANZA - LIMITI - MERA REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - RIMESSIONE IN TERMINI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367285-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLATO CONTUMACE - ONERE DI OSSERVANZA - LIMITI - MERA REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - RIMESSIONE IN TERMINI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La norma che pone il limite della prima udienza per la proposizione dell'appello incidentale vale anche per l'appellato contumace, salva l'eventuale rimessione in termini, ove ne ricorrano gli estremi. A tal fine non ha alcun valore la mera revoca della dichiarazione di contumacia, che costituisce solo una attestazione dell'avvenuta Costituzione del contumace, e non anche un provvedimento di rimessione in termini. (Conf 3857/69, mass n 344193; 1198/67, mass n 327666).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)