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Sez. 1, Sentenza n. 3857 del 02/12/1969 (Rv. 344193 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLATO CONTUMACE - ONERE DI OSSERVANZA - SUSSISTENZA - LIMITI - MANCATA DICHIARAZIONE DELLA CONTUMACIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344193-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLATO CONTUMACE - ONERE DI OSSERVANZA - SUSSISTENZA - LIMITI - MANCATA DICHIARAZIONE DELLA CONTUMACIA - IRRILEVANZA.*

La norma dell'art 343 cod proc civ, circa il termine di proposizione dell'appello incidentale, e operante non solo per l'appellato costituitosi nella prima udienza, ma anche per quello rimasto in tale udienza contumace, indipendentemente dalla circostanza che la contumacia sia stata dichiarata o meno, salva l'eventuale rimessione in termini, ai sensi dell'art 294 cod proc civ, ove ne ricorrano gli estremi. (V 1198-67, massima n 327666).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)