Sez. 1, Sentenza n. 3857 del 02/12/1969 (Rv. 344193 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLATO CONTUMACE - ONERE DI OSSERVANZA - SUSSISTENZA - LIMITI - MANCATA DICHIARAZIONE DELLA CONTUMACIA - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLATO CONTUMACE - ONERE DI OSSERVANZA - SUSSISTENZA - LIMITI - MANCATA DICHIARAZIONE DELLA CONTUMACIA - IRRILEVANZA.*
La norma dell'art 343 cod proc civ, circa il termine di proposizione dell'appello incidentale, e operante non solo per l'appellato costituitosi nella prima udienza, ma anche per quello rimasto in tale udienza contumace, indipendentemente dalla circostanza che la contumacia sia stata dichiarata o meno, salva l'eventuale rimessione in termini, ai sensi dell'art 294 cod proc civ, ove ne ricorrano gli estremi. (V 1198-67, massima n 327666).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)