Sez. 2, Sentenza n. 1198 del 30/05/1967 (Rv. 327666 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - OPERATIVITA DEL TERMINE ANCHE NEI CONFRONTI DELL'APPELLATO CONTUMACE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - OPERATIVITA DEL TERMINE ANCHE NEI CONFRONTI DELL'APPELLATO CONTUMACE - LIMITI.*
La parte appellata rimasta soccombente deve proporre il gravame incidentale nel modo e nel termine indicati nell'art. 343 cod. proc. civ., ossia nella prima comparsa o, in Mancanza di Costituzione in cancelleria, nella prima udienza, per tale intendendosi quella stabilita per la comparizione delle parti, anche se in essa l'istruttore non abbia esaurito tutti gli adempimenti previsti dall'art. 350 cod. proc. civ.. la norma dell'art. 343 e operante sia per l'appellato costituitosi, sia per l'appellato contumace (a prescindere del fatto che sia o meno intervenuta la dichiarazione di contumacia), salva per quest'ultimo l'applicazione del beneficio della rimessione in termini, nei casi previsti dall'art. 294 cod.proc.civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)