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Sez. L, Sentenza n. 4580 del 06/05/1998 (Rv. 515165 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Rapporto di agenzia cessato al momento dell'instaurazione del giudizio - Domicilio dell'agente ex art. 1 legge 128/1992 - Esclusione - Ragioni ex art. 25 Cost.- Disciplina art. 5 cod. proc. civ.- Ininfluenza.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515165-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

L'art. 1 legge 11 febbraio 1992 n. 128 non è applicabile nel caso di controversia su rapporto di agenzia cessato al momento dell'instaurazione della controversia su di esso, perché altrimenti l'agente, trasferendo il suo domicilio, potrebbe scegliere il giudice, così violando il principio stabilito dall' art. 25, primo comma, Costituzione, né tale inapplicabilità è in contrasto con l'art. 5 cod. proc. civ. che esclude, ai fini della competenza, la rilevanza dei mutamenti di fatto successivi all'instaurazione del giudizio, non anteriori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)