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Sez. U, Ordinanza n. 12880 del 12/07/2004 (Rv. 574479 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Esperibilità - Nei procedimenti dinanzi al Commissario agli usi civici - Momento preclusivo - Individuazione.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574479-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Nei procedimenti nei quali, come in quello che si svolge dinanzi al Commissario agli usi civici, non è tenuta l'udienza di discussione della causa, il momento preclusivo della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è costituito dal provvedimento con il quale, precisate dalle parti le conclusioni, il giudice assume la causa a decisione, assegnando alla parte termine per deposito di memorie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)