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Sez. 1, Sentenza n. 8643 del 21/10/1994 (Rv. 488189 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE | Iniziative dell'assicurato d'impossibile o particolarmente difficile attuazione - Mancanza - Conseguente esclusione della copertura assicurativa - Relativo patto di polizza - Art. 1341 cod. civ. - Disciplina - Applicabilità.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488189-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE

In tema di assicurazione contro i danni, il patto di polizza, il quale neghi per una determinata situazione la copertura assicurativa, esula dalla mera delimitazione dell'oggetto della garanzia, e si traduce in esclusione della responsabilità dell'assicuratore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 cod. civ., ove identifichi detta situazione non sulla base di evenienze fenomeniche, oppure dell'inosservanza dell'assicurato a regole di comune diligenza o di specifica normativa disciplinante la sua attività, ma sulla base della mancanza di iniziative dell'assicurato medesimo d'impossibile o particolarmente difficile attuazione (nella specie, con riferimento a polizza contro i furti di veicolo, e per l'ipotesi di sosta nel corso di tragitto stradale, l'assicurato era tenuto sia ad impiegare misure di sicurezza che a svolgere attività di vigilanza). In tale caso, infatti, la relativa previsione assume i connotati della deroga all'impegno preso dall'assicuratore con il contratto, limitandolo in dipendenza di circostanze che si verificheranno necessariamente, e che, quindi, sconfinano dalla pura eventualità (idonea a differenziare i rischi garantiti da quelli scoperti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)