Sez. L, Sentenza n. 2463 del 04/03/2000 (Rv. 534585 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Disciplina introdotta dalla legge n. 223 del 1991 - Licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo - Differenze di tipo ontologico - Insussistenza - Qualificazione del licenziamento come collettivo - Criteri - Rilievo esclusivo della ricorrenza dei presupposti numerico - temporali di cui all'art. 24 della legge citata - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Nel nuovo assetto normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 (emanata in attuazione della direttiva CEE 75/129) i licenziamenti collettivi si differenziano dai licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo non più dal punto di vista ontologico o qualitativo - in quanto entrambi tali tipi di licenziamento sono caratterizzati dal necessario collegamento a motivi "non inerenti la persona del lavoratore" (come esplicitamente precisa il principio normativo comunitario posto dall'art. 1, lett. a), della direttiva citata) - ma esclusivamente per la necessaria sussistenza dei presupposti numerico - temporali richiesti dall'art. 24 della menzionata legge n. 223 del 1991. Ne consegue che, una volta accertato che ricorrono tali presupposti e verificato che la risoluzione del rapporto non è collegata a motivi inerenti alla persona del lavoratore, diventa ultronea ogni ulteriore indagine per determinare la ragione della riduzione di lavoro e deve senz'altro applicarsi la disciplina di cui alla legge n. 223 citata.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)