Sez. L, Sentenza n. 5662 del 08/06/1999 (Rv. 527222 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Disciplina ex legge n. 223/1991 - Qualificazione del licenziamento come collettivo - Sussistenza dei criteri quantitativi e cronologici ex art. 24 l.cit. - Rilevanza - Verifica della sussistenza di un programma di ristrutturazione aziendale - Ultroneità - Omissione del preventivo procedimento - Conseguenze - Inefficacia del licenziamento e applicabilità dell'art. 18 st. lav. - Conversione in licenziamento individuale - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Nell'ambito dei licenziamenti intimati per esigenze obiettive dell'impresa, i licenziamenti collettivi, a seguito del recepimento da parte dell'ordinamento italiano (art. 24 legge n. 223 del 1991) dei criteri indicati dalla normativa comunitaria, si distinguono chiaramente dai licenziamenti individuali plurimi, essendo caratterizzati in base alla dimensione occupazionale dell'impresa (più di 15 dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 5)e all'arco temporale (120 giorni) entro cui sono effettuati i licenziamenti. Nell'ambito di questa disciplina, accertati gli elementi costitutivi della fattispecie (e in particolare l'indicata connessione cronologica dei licenziamenti, tutti determinati da ragioni inerenti all'impresa), è ultronea ogni indagine circa l'esistenza o meno di un programma di ristrutturazione o di stabile e non generico ridimensionamento aziendale, e assume rilievo il mancato espletamento dell' iter procedurale delineato dall'art. 4 della l. n. 223/1991, che comporta l'inefficacia del licenziamento e l'applicabilità dell'art. 18 l. n. 300/1970, mentre non è proponibile l'ipotesi di una "conversione" del licenziamento collettivo in licenziamento individuale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)