Sez. L, Sentenza n. 12658 del 17/12/1998 (Rv. 521752 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Disciplina successiva all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 - Licenziamento collettivo e licenziamento individuale per giustificato motivo obiettivo - Rapporto - Possibilità di conversione del licenziamento collettivo in una pluralità di licenziamenti individuali - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si distingue radicalmente dal licenziamento individuale per giustificato motivo obiettivo, sempre che l'operazione di ridimensionamento di organico programmata dal datore di lavoro risponda ai requisiti posti dall'art. 24 legge citata, sicché le eventuali patologie del licenziamento collettivo non ne comportano più la conversione in una pluralità di licenziamenti individuali, ma soltanto l'applicazione delle sanzioni e dei rimedi previsti nella stessa legge n.223/91.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)