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Sez. 5, Sentenza n. 10594 del 05/11/2013 Cc. (dep. 05/03/2014) Rv. 259889 - 01

STAMPA - SEQUESTRO DI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI | Sequestro di un mezzo di comunicazione diverso dalla stampa - Articolo giornalistico pubblicato su un sito web - "Fumus commissi delicti" - Contenuto - Valutazione della sussistenza di una causa di giustificazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259889-01

STAMPA - SEQUESTRO DI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI

In tema di diffamazione, il sequestro preventivo di un mezzo di comunicazione diverso dalla stampa può essere disposto solo se non emerga "ictu oculi" la probabile sussistenza di una causa di giustificazione e, in particolare, di quella dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, sicché il giudice non può, quanto al "fumus commissi delicti", avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di sequestro di un articolo giornalistico pubblicato su un "sito web" al fine dell'accertamento della veridicità dei fatti riferiti e della verifica della loro esposizione con la dovuta continenza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21 com. 1, Costituzione art. 21 com. 3, Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST., Legge 07/03/2001 num. 62 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)