Sez. U, Sentenza n. 1281 del 02/03/1982 (Rv. 419153 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - ART. 6 DELLA LEGGE N. 1034 DEL 1971 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 103 E 113 COST. - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - ART. 6 DELLA LEGGE N. 1034 DEL 1971 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 103 E 113 COST. - ESCLUSIONE.*
Le controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali, ancorché riguardino il computo dei voti, investono posizioni di interesse legittimo, in quanto concernono, in via diretta, l'osservanza di norme rivolte alla tutela di esigenze generali della collettività, mentre soltanto in via mediata e riflessa si ripercuotono sui diritti pubblici dei candidati. Pertanto, l'art. 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, il quale devolve ai tribunali medesimi la cognizione delle indicate controversie, integra un'espressione dei criteri generali sul riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, secondo la natura delle posizioni soggettive dedotte in causa (diritti soggettivi od interessi legittimi), sicché manifestamente non si pone in contrasto con le norme dettate in proposito dalla Costituzione, delle quali configura puntuale applicazione. (Conf 5559/81, mass n 416282; (Conf 5542/80, mass n 409410).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)