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Sez. U, Sentenza n. 2322 del 11/04/1984 (Rv. 434359 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZE E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE INERENTI ALLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1984-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434359-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZE E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE INERENTI ALLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Con riguardo alle elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali, le controversie inerenti alla regolarità delle operazioni elettorali (nella specie, computo dei voti di preferenza) sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 e 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nonché in conformità dei principi generali sul riparto della giurisdizione secondo la natura delle posizioni soggettive dedotte in giudizio, anche quando investano la delibera di convalida delle elezioni, per conseguire una pronuncia di sostituzione dei candidati illegalmente eletti con coloro che hanno diritto di esserlo, atteso che, pure in tale caso, dette controversie investono posizioni di interesse legittimo, in correlazione dell'osservanza di norme rivolte alla tutela di interessi generali della collettività, mentre si ripercuotono soltanto in via mediata e riflessa sui diritti soggettivi (pubblici) dei candidati. (V 1281/82, mass n 419153; (V 5559/81, mass n 416282).*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 83 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)