Sez. 3, Sentenza n. 41899 del 13/09/2023 Cc. (dep. 16/10/2023) Rv. 285286 - 01
SPORT | Misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive – Provvedimento del questore nei confronti del recidivo - DASPO con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia di cui all'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989 – Convalida del giudice per le indagini preliminari - Valutazione sulla pericolosità del soggetto - Necessità - Persistenza.
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In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, il disposto dell'art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni, non esime il giudice della convalida dal valutare compiutamente i fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, onde
verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, nè dal dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento.
Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)