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Sez. 3, Sentenza n. 28067 del 03/11/2016 Cc. (dep. 07/06/2017) Rv. 270329 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Art. 6, comma quinto, legge n.401 del 1989 - DASPO - Emissione nei confronti di recidivo - Contenuto obbligatorio - Valutazione del giudice della convalida sulla pericolosità del soggetto - Necessità - Persistenza.
Stato
decisa il 2016-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270329-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

L'art. 6, comma quinto, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014) - nel prevedere che il divieto di accedere a manifestazioni sportive emesso nei confronti di soggetto già precedentemente sottoposto ad analoga misura sia sempre accompagnato dalla ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione delle competizioni, e che la durata del divieto e della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore ad otto anni - non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, nè dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Legge 17/10/2014 num. 146, Decreto Legge 22/08/2014 num. 119 art. 2 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)