Sez. L, Sentenza n. 21023 del 08/10/2007 (Rv. 600227 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 2112 cod. civ. - Interpretazione adeguatrice del diritto nazionale al diritto comunitario - Necessità - Ambito di applicazione - Trasferimento d'azienda avvenuto in forza di provvedimento autoritativo - Applicabilità - Presupposti - Sussistenza di cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese - Sufficienza - Mutamento realizzato in mancanza di vincoli contrattuali diretti tra cedente e cessionario - Irrilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
L'art. 2112, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 47, legge n. 428 del 1990, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/Cee (successivamente modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 18 del 2001), in applicazione del canone dell'interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alla norma di diritto comunitario, ed in considerazione dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con le sentenze 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98, deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., con conseguente diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante, purché si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di merito, che, in una fattispecie inerente al trasporto pubblico, aveva escluso la continuazione del rapporto per la carenza di un accordo negoziale fra il precedente ed il nuovo gestore del servizio pubblico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Direttive Commissione CEE 14/02/1997 num. 187, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)