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Sez. L, Sentenza n. 8054 del 27/04/2004 (Rv. 572371 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 2112 cod. civ. - Ambito di applicazione - Trasferimento d'azienda avvenuto in forza di provvedimento autoritativo - Applicabilità - Presupposti - Sussistenza di cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese - Sufficienza - Mutamento realizzato in mancanza di vincoli contrattuali diretti tra cedente e cessionario - Irrilevanza - Interpretazione adeguatrice del diritto nazionale al diritto comunitario - Necessità - Riferimento a Corte di giustizia 15 gennaio 2001, C - 172/99; 26 settembre 2000, C - 175/99; 14 settembre 2000, C - 343/98 - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572371-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'art. 2112, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 47, legge n. 428 del 1990, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/Cee (successivamente modificato dall'art. 1, D.Lgs. n. 18 del 2001), in applicazione del canone dell'interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alla norma di diritto comunitario, ed in considerazione dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con le sentenze 25 gennaio 2001, C - 172/99, 26 settembre 2000, C - 175/99 e 14 settembre 2000, C - 343/98, deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione, con conseguente diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante, purché si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile l'art. 2112 cod. civ. in relazione al trasferimento di un impianto di distribuzione di carburanti, la cui gestione era stata assunta dal nuovo titolare sulla base di concessione di vendita disposta con decreto regionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18, Legge 21/12/1999 num. 526 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 14/02/1997 num. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)