Sez. L, Sentenza n. 21248 del 08/11/2004 (Rv. 577971 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento disposto da provvedimento della pubblica amministrazione -Disciplina ex art. 2112 cod. civ. - Applicabilità - Sussistenza - In forza di interpretazione adeguatrice imposta dalla direttiva comunitaria n. 77/187 - Come interpretata dalla Corte di Giustizia CE - Presupposti - Soggezione dei lavoratori a statuto di diritto comune del lavoro - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa, poiché detta Corte ha ritenuto (con le sentenze 19 maggio 1992, resa in causa C - 29/91, 14 settembre 2000, resa in causa C - 343/98 e 25 gennaio 2001, resa in causa C - 172/99) che il trasferimento di impresa, ancorché risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni, rientra nel campo di applicazione della direttiva CEE del Consiglio n. 77/187 del 14 febbraio 1977 sin dal suo testo originario, allorquando i lavoratori interessati al tempo del trasferimento siano soggetti ad uno statuto di diritto del lavoro, deve ritenersi che l'art. 2112 cod. civ., in tema di trasferimento di impresa, sia applicabile anche al trasferimento di impresa che sia disposto con atto unilaterale della pubblica amministrazione, limitatamente all'ipotesi in cui i lavoratori interessati siano soggetti all'atto del trasferimento allo statuto di diritto comune del lavoro e non ad uno statuto di diritto pubblico (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha corretto in diritto la motivazione della sentenza di merito che aveva ritenuto non configurabile un trasferimento d'azienda agli effetti dell'art. 2112 cod. civ. in una fattispecie in cui veniva in considerazione la trasformazione - con effetto dal 1 gennaio 1985 - del Servizio autonomo di economia di nettezza urbana del Comune di Roma in Azienda municipalizzata, AMNU, poi divenuta AMA, Azienda municipale per l'ambiente, in forza di deliberazione municipale, ma ha rigettato il motivo di ricorso che invocava i benefici dell'applicazione dell'art. 2112 cit., per essere i lavoratori all'atto della trasformazione soggetti, in quanto dipendenti del comune, ad uno statuto di diritto pubblico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)