Sez. 4 - , Sentenza n. 8083 del 08/11/2018 Ud. (dep. 25/02/2019) Rv. 275149 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Art. 507 cod. proc. pen. - Potere-dovere del giudice - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
In tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata. (Conf. n. 724 del 1993, Rv. 196218).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)