Sez. 4, Sentenza n. 7948 del 03/10/2013 Ud. (dep. 19/02/2014) Rv. 259272 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Potere di integrazione istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen. - Onere di motivazione in ordine al mancato esercizio - Motivazione implicita - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Il mancato esercizio del potere del giudice del dibattimento di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria. (Nel caso di specie, relativo alla mancata assunzione della testimonianza della persona offesa, la Corte ha ritenuto sufficiente a giustificare il mancato esercizio del potere integrativo l'indicazione contenuta nella sentenza assolutoria, in ordine all'inesistenza dei riscontri che il giudice del merito riteneva necessari, alla stregua della ricostruzione dei fatti già compiuta nella querela).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)