Sez. 1, Sentenza n. 3979 del 28/11/2013 Ud. (dep. 29/01/2014) Rv. 259137 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Prove non richieste dalle parti - Assunzione d'ufficio - Legittimità - Condizioni.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod.proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)