Sez. L, Sentenza n. 3211 del 16/03/1992 (Rv. 476290 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Cassazione - In genere | Giudizio di rinvio per la Cassazione per omesso esame di un punto decisivo della controversia - Poteri conseguenti del giudice di rinvio - Superamento del divieto di nuove prove con l'esercizio dei poteri officiosi ex artt. 421 e 437 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Cassazione - In genere
In ipotesi di annullamento per omesso esame di un punto decisivo della controversia, il giudice di rinvio, mentre può valutare liberamente i fatti già accertati e indagare anche su altre circostanze ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, deve tuttavia tener conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi, senza che il divieto di assumere nuove prove, non necessitate dalla sentenza di annullamento, sia superabile, nel rito del lavoro, con l'esercizio dei poteri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., in quanto tali poteri concernono solo i primi due gradi del giudizio e non si estendono alla fase di cassazione, di cui il giudizio di rinvio costituisce uno stadio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)