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Sez. L, Sentenza n. 6535 del 03/07/1998 (Rv. 516943 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Superamento del divieto di nuove prove con l'esercizio di poteri officiosi ex art.421 cod.proc.civ. - Mancata opposizione della nullità dell'atto di riapertura dell'istruzione ex art.157 cod. proc. civ. - Sanatoria del vizio.
Stato
decisa il 1998-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516943-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Qualora nel giudizio di rinvio il giudice, facendo ricorso ai poteri istruttori previsti dall'art.421 cod. proc. civ., abbia disposto l'acquisizione di prove nuove, non necessitate dalla sentenza di annullamento, senza tenere conto delle decadenze e preclusioni già verificatesi nei precedenti gradi di giudizio, la nullità dell'atto di riapertura dell'istruzione viene sanata ove ha parte interessata non l'abbia fatta valere nella prima istanza o difesa successiva ad esso o alla notizia di esso, ai sensi dell'art.157 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)