Sez. 5 - , Ordinanza n. 1318 del 22/01/2021 (Rv. 660299 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Prova atipica - Ammissibilità - Ambito - Informazioni scambiate ai sensi della Convenzione Italia Svizzera in tema di assistenza giudiziaria in sede penale del 1959 - Utilizzabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, sia con riguardo alle imposte dirette sia all'IVA, è legittimo l'utilizzo di elementi comunque acquisiti e, quindi, anche di prove atipiche o dati ottenuti con forme diverse da quelle regolamentate, comprese le informazioni scambiate ai sensi della Convenzione fra Italia e Svizzera in tema di assistenza giudiziaria in sede penale del 20 aprile 1959, atteso che detta Convenzione consente, in seguito al protocollo addizionale del 10 settembre 1998, entrato in vigore il 1° giugno 2003, di fornire tale assistenza anche qualora il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale, così come definita dal diritto dello Stato richiesto.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 20/04/1959, Tratt. Internaz. 10/09/1998, Legge 23/02/1961 num. 215 CORTE COST., Legge 05/10/2001 num. 367 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)