diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 31779 del 05/12/2019 (Rv. 656014 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Utilizzazione di elementi indiziari acquisiti irritualmente - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Conseguenze - Dati bancari del contribuente trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana - Acquisizione in violazione del diritto alla riservatezza bancaria - Irrilevanza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656014-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI

In tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'utilizzabilità delle risultanze della cd. lista Falciani).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 51 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 19/12/1977 num. 799

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)