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Sez. 2, Sentenza n. 6811 del 21/07/1994 (Rv. 487449 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Fallimento di una delle parti dopo la chiusura della discussione - Notifica della sentenza al curatore - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Stato
decisa il 1994-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487449-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

Per il disposto dell'art. 286 cod. proc. civ. in caso di fallimento di una delle parti dopo la chiusura della discussione, la notificazione della sentenza al curatore è equiparata, - al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, a quella presso il procuratore costituito (artt. 170, 285 cod. proc. civ.). Pertanto, è inammissibile per tardività l'appello proposto con atto notificato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla notificazione della sentenza al curatore fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)