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Sez. L, Sentenza n. 3136 del 01/04/1999 (Rv. 524826 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Fallimento di una delle parti dopo la chiusura della discussione - Notifica della sentenza al curatore - Equiparazione alla notifica al procuratore domiciliatario - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Successiva notifica al procuratore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524826-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

Per il disposto dell'art. 286 cod. proc. civ., in caso di fallimento di una delle parti dopo la chiusura della discussione, la notificazione della sentenza al curatore, essendo equiparata a quella presso il procuratore costituito (ex art. 285 cod. proc. civ. in relazione all'art. 170 primo comma cod. proc. civ.), determina la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, di cui all'art. 325 cod. proc. civ., con la conseguenza che deve reputarsi inammissibile l'impugnazione proposta dalla curatela fallimentare con atto notificato dopo la scadenza di quel termine, ancorché successivamente alla notificazione al curatore la sentenza fosse stata notificata anche al procuratore domiciliatario che aveva rappresentato il fallito nel grado di giudizio in cui la sentenza era stata pronunciata, dovendo detta notifica considerarsi irrilevante ed inidonea far decorrere un nuovo termine breve.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)