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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7834 del 17/04/2015 (Rv. 635076 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declaratoria di incompetenza del giudice di pace - Proposizione del conflitto da parte del tribunale adito in riassunzione - Condizioni - Mancata consumazione della fase di trattazione - Fattispecie regolata dagli artt. 38 e 45 cod. proc. civ. come riformati dalle legge n. 69 del 2009.
Stato
decisa il 2015-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635076-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

In caso di declaratoria d'incompetenza del giudice di pace, il tribunale, davanti al quale il giudizio sia stato riassunto, può, a sua volta, rilevare la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia e territorio inderogabile purché non si sia già verificata, innanzi ad esso, la consumazione della fase di trattazione (nella specie, per essere stata la causa rimessa in decisione dopo la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.), restando, in tal caso, preclusa la questione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)