Sez. 1, Sentenza n. 27326 del 19/12/2011 (Rv. 620942 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | In genere.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO
Nel contenzioso elettorale, la riduzione alla metà dei termini processuali nel giudizio di cassazione, prevista dall'art. 82, terzo comma, quarto periodo, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ("ratione temporis" applicabile ed attualmente abrogato dall'art. 34, comma 23, lettera e, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, in vigore dal 6 ottobre 2011), opera anche con riguardo al termine di venti giorni, da ridursi conseguentemente a dieci, stabilito nell'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per il deposito del ricorso per cassazione, con decorrenza dall'ultima notificazione eseguita, a pena d'improcedibilità del ricorso medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 23 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)