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Sez. 3, Sentenza n. 155 del 23/01/1970 (Rv. 344926 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - MANCANZA IN UN EDIFICIO DI VECCHIA COSTRUZIONE DI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PROPRIE DI TECNICHE PIU RECENTI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE DI CONSEGNARE E MANTENERE LA COSA LOCATA IN STATO DA SERVIRE ALLO USO PATTUITO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344926-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - MANCANZA IN UN EDIFICIO DI VECCHIA COSTRUZIONE DI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PROPRIE DI TECNICHE PIU RECENTI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE DI CONSEGNARE E MANTENERE LA COSA LOCATA IN STATO DA SERVIRE ALLO USO PATTUITO - INSUSSISTENZA.*

Non costituisce vizio della cosa locata la Mancanza, in un edificio di vecchia costruzione e di cui il conduttore conosceva la vetusta, di quelle caratteristiche costruttive che sono proprie di tecniche edilizie piu recenti. Ne tale Mancanza puo integrare gli estremi di una inadempienza alle obbligazioni di cui all'art 1575 cod civ, perche l'Obbligo incombente al locatore di consegnare e mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso convenuto non importa, in Mancanza di espresse pattuizioni in proposito, anche quello di eseguire modificazioni e trasformazioni della cosa rispetto allo stato esistente al momento del contratto e dal conduttore comunque riconosciuto idoneo all'uso stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)