Sez. 3, Sentenza n. 519 del 05/02/1977 (Rv. 384077 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA COSA IN ISTATO DA SERVIRE ALL'USO CONVENUTO - ESTENSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA COSA IN ISTATO DA SERVIRE ALL'USO CONVENUTO - ESTENSIONE.*
L'Obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in istato da servire all'uso convenuto, di cui all'art 1575 n 2 cod civ, consiste nel provvedere a tutte le riparazioni necessarie a mantenere la cosa in quello stato, a conservare, cioe, lo stato esistente all'atto della stipulazione del contratto in relazione alla destinazione considerata. Esso, non puo, invece, comprendere successive modificazioni o trasformazioni che, non previste dal contratto, ineriscano all'idoneita specifica dell'immobile all'Esercizio di una determinata attivita industriale o commerciale per il quale e stato locato, in relazione a dati requisiti ed alle relative opere imposte dall'autorita per tale Esercizio. (Conf 1544/73, mass n 364341; (Conf 155/70, mass n 344926).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)