Sez. 3, Sentenza n. 7295 del 16/07/1990 (Rv. 468249 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*
In tema di recesso da contratto di locazione, per la necessità di adibire l'immobile all'Esercizio abituale e professionale della attività del locatore, mentre spetta a questi provare l'impossibilità o l'intollerabile penosità dello svolgimento della detta attività nei locali attualmente utilizzati, nonché la generica attitudine dell'immobile locato a soddisfare la dedotta esigenza lavorativa, resta, invece, a carico del conduttore provare le circostanze idonee a contrastare tale dedotta necessità e cioè la disponibilità, in senso materiale e giuridico, da parte del locatore di altri locali Atti all'Esercizio dell'attività da lui svolta. (Conf 3096/86, mass n 446107; (Conf 4877/83, mass n 429767).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)