Sez. L, Sentenza n. 2189 del 08/04/1982 (Rv. 420059 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - SENTENZA N. 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI FISSATI PER L'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ARTT.2120 E 2121 COD. CIV. - APPLICAZIONE PER L'INDENNITÀ DI BUONUSCITA PREVISTA DAL R.D. N. 148 DEL 1931 E DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - COMPUTO DI OGNI EMOLUMENTO DI NATURA RETRIBUTIVA - NECESSITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - SENTENZA N. 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI FISSATI PER L'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ARTT.2120 E 2121 COD. CIV. - APPLICAZIONE PER L'INDENNITÀ DI BUONUSCITA PREVISTA DAL R.D. N. 148 DEL 1931 E DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - COMPUTO DI OGNI EMOLUMENTO DI NATURA RETRIBUTIVA - NECESSITÀ.*
In tema di indennità di buonuscita in favore dei dipendenti delle aziende ferrotranviarie che non abbiano maturato il diritto a pensione, prevista dagli artt. 26 e 27 dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, con riferimento "allo stipendio o paga ultimi raggiunti", la Corte costituzionale, con sentenza n. 124 del 28 maggio 1975, ha affermato la legittimità costituzionale delle indicate norme, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, a condizione che la predetta nozione di "stipendio o paga ultimi raggiunti" vada intesa come "retribuzione ultima raggiunta", secondo i criteri imperativi fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. e, quindi, computando ogni emolumento di natura retributiva, quale la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Analoghi principi devono ritenersi operanti con riguardo all'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva (nella specie, dall'art. 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948) in favore del personale con diritto a pensione, ed anch'essa avente natura essenzialmente di corrispettivo differito, nel senso che l'autonomia collettiva sul punto viene legittimamente esercitata, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 del citato R.d. n. 148 del 1931, solo se ed in quanto rispetti ed attui il citato criterio inderogabile della onnicomprensività dell'ultima retribuzione, quale base per il computo dell'indennità medesima. (Conf 3050/81, mass n 413610; (Conf 320/76, mass n 378999).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 14, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 29/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)