Sez. 1, Sentenza n. 4034 del 12/07/1979 (Rv. 400525 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNIZZO EX ART 40 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - DIMINUZIONE DI VALORE DELLA PARTE NON ESPROPRIATA DERIVANTE DA LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA GRAVANTI SULLA GENERALITA DEI CITTADINI E CON RIGUARDO AD INTERE CATEGORIE DI BENI - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNIZZO EX ART 40 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - DIMINUZIONE DI VALORE DELLA PARTE NON ESPROPRIATA DERIVANTE DA LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA GRAVANTI SULLA GENERALITA DEI CITTADINI E CON RIGUARDO AD INTERE CATEGORIE DI BENI - IRRILEVANZA.*
In tema di espropriazione parziale, l'indennizzabilita della diminuzione di valore subita dalla porzione del fondo non espropriata, mediante l'applicazione del criterio fissato dall'art 40 della legge 25 giugno 1865 n 2359 (liquidazione dell'indennita espropriativa nella differenza fra il valore dell'intero immobile prima dell'occupazione e quello della porzione residua dopo la occupazione), postula un rapporto immediato e diretto fra la espropriazione e detto pregiudizio, e, pertanto, va esclusa qualora tale diminuzione di valore della porzione non espropriata derivi da limitazioni legali del diritto di proprieta, gravanti sulla generalita dei cittadini con riguardo ad intere categorie di beni, restando irrilevante che le limitazioni stesse diventino concretamente operanti a carico di quella porzione in dipendenza della destinazione pubblica data alla parte espropriata. (V 3342/78, mass n 392783).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)