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Sez. 1, Sentenza n. 3342 del 06/07/1978 (Rv. 392783 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - DIMINUZIONE DI VALORE DEL FONDO NON ESPROPRIATO - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - RAPPORTO IMMEDIATO TRA LA PARZIALE ESPROPRIAZIONE E IL DANNO - NECESSITA - DANNO DERIVANTE DA UNA LIMITAZIONE LEGALE DELLA PROPRIETA - INDENNIZZO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (ESPROPRIAZIONE DI UNA ZONA DI TERRENO PER LA COSTRUZIONE DI UN'AUTOSTRADA; CONSEGUENTE LIMITAZIONE DI EDIFICABILITA DERIVANTE AI TERRENI LATISTANTI).*
Stato
decisa il 1978-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392783-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - DIMINUZIONE DI VALORE DEL FONDO NON ESPROPRIATO - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - RAPPORTO IMMEDIATO TRA LA PARZIALE ESPROPRIAZIONE E IL DANNO - NECESSITA - DANNO DERIVANTE DA UNA LIMITAZIONE LEGALE DELLA PROPRIETA - INDENNIZZO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (ESPROPRIAZIONE DI UNA ZONA DI TERRENO PER LA COSTRUZIONE DI UN'AUTOSTRADA; CONSEGUENTE LIMITAZIONE DI EDIFICABILITA DERIVANTE AI TERRENI LATISTANTI).*

Nell'espropriazione parziale la diminuzione di valore della parte del fondo non espropriato e indennizzabile sia che scaturisca direttamente dall'espropriazione sia che trovi causa nell'esecuzione dell'opera o nell'Esercizio del pubblico servizio cui questa sia destinata. Questo principio puo trovare applicazione solo se sussista un rapporto immediato tra la parziale espropriazione e il danno, non anche quando questo derivi da una limitazione legale della proprieta. Tali limitazioni, infatti, configurano in maniera obiettiva e rispetto alla generalita dei cittadini il regime di appartenenza di intere categorie di beni o interessi della pubblica amministrazione; pertanto, ancorche rese concretamente applicabili in dipendenza della destinazione di interesse pubblico data alla parte espropriata, esse non sono indennizzabili in quanto fa difetto l'anzidetto rapporto causale. (nella specie, espropriatasi una zona di terreno per la costruzione di un'autostrada, la suprema Corte ha ritenuto non indennizzabile la limitazione di edificabilita derivante ai terreni latistanti dall'art 9 della legge 24 luglio 1961 n 729 per la costruzione di edifici o manufatti di qualsiasi specie nelle zone a confine con i tracciati di autostrade). (V 765/75, mass n 374122; (V 1195/74, mass n 369244).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)