Sez. 3, Sentenza n. 4697 del 28/03/1984 Ud. (dep. 19/05/1984) Rv. 164313 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE DEL MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ESTRANEO - ACCORDO FRAUDOLENTO - SUFFICIENZA - CONSEGUENZA.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE DEL MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ESTRANEO - ACCORDO FRAUDOLENTO - SUFFICIENZA - CONSEGUENZA.*
Per integrare l'illecito di collusione dell'appartenente alla guardia di finanza con estranei, allo scopo di frodare le Finanze dello stato, è sufficiente l'esistenza di un semplice accordo fraudolento fra militare ed estraneo: ogni altra attività criminosa del militare, originata dalla collusione, conserva la propria autonomia giuridica. (Conf mass n 157713 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)