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Sez. 3, Sentenza n. 4697 del 28/03/1984 Ud. (dep. 19/05/1984) Rv. 164313 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE DEL MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ESTRANEO - ACCORDO FRAUDOLENTO - SUFFICIENZA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1984-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164313-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE DEL MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ESTRANEO - ACCORDO FRAUDOLENTO - SUFFICIENZA - CONSEGUENZA.*

Per integrare l'illecito di collusione dell'appartenente alla guardia di finanza con estranei, allo scopo di frodare le Finanze dello stato, è sufficiente l'esistenza di un semplice accordo fraudolento fra militare ed estraneo: ogni altra attività criminosa del militare, originata dalla collusione, conserva la propria autonomia giuridica. (Conf mass n 157713 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)