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Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 06/08/1974 (Rv. 370737 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONDIZIONI - ESECUZIONE OD OFFERTA DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'ISTANTE - NECESSITA - LIMITI - PRESTAZIONE DA ESEGUIRSI DOPO LA STIPULAZIONE DEL DEFINITIVO - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1974-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370737-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONDIZIONI - ESECUZIONE OD OFFERTA DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'ISTANTE - NECESSITA - LIMITI - PRESTAZIONE DA ESEGUIRSI DOPO LA STIPULAZIONE DEL DEFINITIVO - POTERI DEL GIUDICE.*

Il contraente il quale chiede l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto a norma dell'art 2932 cod civ e tenuto ad eseguire la propria prestazione ed a farne offerta nei modi di legge solo se essa e gia esigibile; se invece essa, per gli accordi intercorsi precedentemente, dovesse essere eseguita in un momento successivo alla stipulazione del contratto definitivo, il suo adempimento dilazionato potra essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia. (V 3536'72, mass n 361489).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)