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Sez. 3, Sentenza n. 3536 del 06/12/1972 (Rv. 361489 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONDIZIONI - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'ISTANTE - NECESSITA - LIMITI - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1972-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361489-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONDIZIONI - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'ISTANTE - NECESSITA - LIMITI - POTERI DEL GIUDICE.*

Il contraente che chieda la esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto non e tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico prima della emanazione della sentenza costitutiva, se essa non era esigibile al momento della proposizione della domanda, ben potendo il giudice subordinare il verificarsi dell'effetto traslativo al pagamento del prezzo, se questo doveva essere corrisposto al momento della stipulazione del contratto definitivo. (V 331'71, mass n 349847).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)