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Sez. 5, Ordinanza n. 17700 del 05/02/2010 Cc. (dep. 07/05/2010) Rv. 247582 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Sentenza di annullamento senza rinvio per prescrizione del reato - Richiesta di correzione di errore materiale relativo ad omessa pronuncia sulle statuizioni civili - Accoglimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247582-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA

Non è emendabile mediante la procedura di correzione dell'errore materiale la sentenza di annullamento senza rinvio per estinzione del reato che ometta in dispositivo la statuizione di rigetto del ricorso dell'imputato agli effetti civili, imputato già condannato nei precedenti gradi di giudizio al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. (Nel caso di specie, la S.C. ha rilevato come il fatto che il ricorso dell'imputato abbia dato luogo, nel dispositivo letto in udienza, all'implicita esclusione del proscioglimento nel merito e all'applicazione della sopravvenuta prescrizione del reato, sia in linea, anche avuto riguardo alla motivazione della sentenza oggetto della richiesta di correzione di errore materiale, con un'implicita reiezione del motivi di ricorso, attinenti alla valutazione della prova, anche ai fini civili).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)