Sez. 6, Sentenza n. 37118 del 19/07/2012 Cc. (dep. 26/09/2012) Rv. 253379 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Sentenza della Corte di Cassazione - Annullamento senza rinvio della sentenza di assoluzione per prescrizione del reato - Omessa statuizione della condanna ex art. 578 cod. proc. pen. - Correzione di errore materiale - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
La procedura di correzione degli errori materiali non è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione, annullando senza rinvio la sentenza di assoluzione pronunciata dalla corte di Appello per essere il reato prescritto, abbia omesso di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili. (Nel caso in esame, la Corte ha stabilito che alle parti civili ricorrenti spetta il diritto di adire il giudice civile per la soddisfazione delle pretese conseguenti l'annullamento senza rinvio della pronuncia assolutoria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)