Sez. 1, Sentenza n. 10432 del 20/02/2009 Cc. (dep. 09/03/2009) Rv. 242902 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Sentenza di legittimità - Istanza di correzione proposta dalla parte civile - Inammissibilità per essere l'errore di fatto - Pregiudizio degli interessi patrimoniali della parte istante - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
La richiesta della parte civile di provvedere alla rettificazione di presunto errore materiale in sentenza della Corte di cassazione di annullamento senza rinvio per essere il reato prescritto, consistito nell'omissione del capo concernente la condanna dell'imputato ai danni e alla rifusione delle spese di lite in suo favore, non può avere corso in quanto relativa ad errore di fatto, alla cui rimozione essa non è legittimata, ma non preclude alla parte medesima il diritto di far valere nella sede propria l'azione di risarcimento dei danni, tra i quali va annoverata anche la diminuzione patrimoniale subita per la propria difesa in sede penale. (Conf. sez. III civ., 15 aprile 1980, n. 2457, rv. 406179)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)