diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 28580 del 06/11/2024 (Rv. 672685-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Raccomandata a mezzo servizio postale - Atto stragiudiziale di costituzione in mora interruttivo della prescrizione - Presunzione di arrivo a destinazione - Attestazione della spedizione - Sufficienza - Contestazione della ricezione - Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento o prova della consegna della raccomandata - Necessità. PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LETTERE MISSIVE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672685-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento; tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile.

Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)