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Sez. 3 - , Ordinanza n. 31845 del 27/10/2022 (Rv. 666041 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Lettera raccomandata - Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento - Necessità - Condizioni - Avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Operatività. PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LETTERE MISSIVE - In genere.
Stato
decisa il 2022-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666041-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento.

Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)