Sez. 1, Sentenza n. 5622 del 16/09/1986 (Rv. 448111 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - FUNZIONI - COMUNI - LEGGI N. 616 DEL 1977 E 457 DEL 1978 - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - ATTRIBUZIONI - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTI ABLATIVI - ANNULLAMENTO - DECADENZA O REVOCA - COMPETENZA - COMUNI - SUSSISTENZA - REGIONI - POTERI EX ART. 55 LEGGE N. 457 DEL 1978 - LIMITI - INOSSERVANZA - DELIBERA - ILLEGITTIMITÀ - DISAPPLICAZIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - FUNZIONI - COMUNI - LEGGI N. 616 DEL 1977 E 457 DEL 1978 - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - ATTRIBUZIONI - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTI ABLATIVI - ANNULLAMENTO - DECADENZA O REVOCA - COMPETENZA - COMUNI - SUSSISTENZA - REGIONI - POTERI EX ART. 55 LEGGE N. 457 DEL 1978 - LIMITI - INOSSERVANZA - DELIBERA - ILLEGITTIMITÀ - DISAPPLICAZIONE.*
La legge 24 luglio 1977 n. 616 (art. 95) e la legge 5 agosto 1978 n. 457 (art. 55) hanno attribuito ai comuni le funzioni amministrative in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, precedentemente esercitate dagli i.A.C.P., che sono rimasti titolari di facoltà di mera gestione del patrimonio immobiliare. Conseguentemente: i comuni, e non più gli i.A.C.P., sono competenti ad adottare anche i provvedimenti ablativi della disponibilità del bene: annullamento, decadenza e revoca dell'assegnazione, che costituiscono non già Atti di gestione ma provvedimenti di autotutela aventi radice nella causa giuridica dello stesso atto di assegnazione. Pertanto il potere delle regioni a termini dell'art. 55 della legge n. 457 del 1978 di apportare in via transitoria perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del provvedimento di assegnazione (nella specie delibera della giunta della regione Puglia n. 2731 dell'11 aprile 1980, confermata dalla successiva delibera consiliare 21 aprile 1980 n. 786) trova limite nel detto sistema di competenze legali stabilito dallo ordinamento statale con la conseguenza che in caso di inosservanza la relativa delibera della giunta regionale ove attribuisca allo IACP la Competenza in ordine alla decadenza dall'assegnazione è illegittima e deve essere disapplicata dal giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 CORTE COST., DPR 22/06/1949 num. 340 art. 21, Legge 26/11/1955 num. 1148, DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 27, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 15, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 16 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)