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Sez. 1, Sentenza n. 6488 del 30/11/1988 (Rv. 460807 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - FUNZIONI - COMUNI - LEGGE N. 616 DEL 1977 - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - ATTRIBUZIONI - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTI ABLATIVI - ANNULLAMENTO - DECADENZA O REVOCA - COMPETENZA DEI COMUNI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460807-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - FUNZIONI - COMUNI - LEGGE N. 616 DEL 1977 - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - ATTRIBUZIONI - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTI ABLATIVI - ANNULLAMENTO - DECADENZA O REVOCA - COMPETENZA DEI COMUNI - SUSSISTENZA.*

L'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il quale devolve al comune le attività amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, include non soltanto i provvedimenti di assegnazione, ma anche quelli di annullamento, decadenza o revoca dell'assegnazione medesima, pure se riguardanti alloggi di pertinenza degli istituti autonomi per le case popolari (e da essi o dai loro danti causa in precedenza assegnati). (Conf 5622/86, mass n 448111).*

Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)